C.R.E.S. | Regolamento

Regolamento

Art. 1

Istituzione del Centro di ricerca

È istituito nell'Università di Verona, ai sensi e per i fini previsti dall'art. 89 del D.P.R. 382/80, il "Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento" (C.R.E.S.).

Il Centro di ricerca è stato promosso e sostenuto dal Dipartimento di Romanistica, dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ed è attualmente attivo presso il Dipartimento di Culture e Civiltà.



Art. 2

Sede Amministrativa del Centro di ricerca

Il Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento ha sede presso il Dipartimento Culture e Civiltà, che esercita le funzioni gestionali e amministrative necessarie al funzionamento del Centro stesso.



Art. 3

Scopi del Centro di ricerca

Il Centro ha come principali finalità quelle di:

− promuovere lo studio, l'edizione e il commento degli epistolari del xviii secolo e, in genere, della letteratura e della cultura settecentesca italiana ed europea;

− raccogliere, catalogare, conservare e divulgare materiali documentari e bibliografici relativi all'epistolografia settecentesca;

− catalogare e mettere a disposizione online schedature di fondi epistolari e documentari di interesse e rilievo scientifico, in particolare di area veneta;

− organizzare convegni e giornate di studio, seminari didattici, promuovere pubblicazioni scientifiche, prevedere ricadute in ambito didattico sia nei percorsi di laurea triennale e magistrale, sia nella Scuola di Dottorato Internazionale; favorire attività di tutoraggio, promuovere borse di studio e assegni di ricerca dedicati allo studio dell'epistolografia settecentesca;

− promuovere studi specialistici, tesi di laurea e tesi di dottorato che prevedano lo studio, l'edizione e il commento di fonti epistolari, carteggi privati, epistole fittizie;

− creare una rete di collaborazione con enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, che si occupino di cultura settecentesca o di valorizzazione degli studi epistolari;

− mantenere rapporti costanti con istituzioni culturali italiane e straniere, con particolare riferimento a quelle veronesi, quali la Biblioteca Civica, la Biblioteca Capitolare, l'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, l'Archivio di Stato, l'Accademia Filarmonica.



Art. 4

Organi del Centro di ricerca

Gli organi del Centro di ricerca sono:

− il Direttore responsabile

− il Presidente onorario

− il Segretario scientifico

− il Segretario operativo e Web Manager

− il Consiglio direttivo

− il Consiglio scientifico



Art. 5

Consiglio direttivo

− Il Consiglio direttivo è composto dal Direttore responsabile, dal Presidente onorario, dal Segretario scientifico, dal Segretario operativo e da tre componenti proposti dal Direttore responsabile e ratificati dal Consiglio scientifico;

− il Consiglio direttivo sarà riunito in via ordinaria almeno una volta all'anno (anche in seduta telematica), quando lo ritenga il Direttore responsabile;

− l'avviso di convocazione del Consiglio direttivo con l'indicazione dell'ordine del giorno è comunicato dal Direttore responsabile almeno cinque giorni prima della riunione;

− le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore responsabile;

− il Consiglio direttivo provvede all'amministrazione ordinaria del Centro.



Art. 6

Consiglio scientifico

− Il Consiglio scientifico è composto da specialisti, docenti universitari, direttori di Centri di Ricerca chiamati a farne parte su invito del Direttore responsabile, previa approvazione del Consiglio direttivo; fanno altresì parte del Consiglio scientifico il Segretario scientifico e il Segretario operativo;

− il Consiglio scientifico sarà riunito in via ordinaria una volta all'anno (anche in seduta telematica) e in via straordinaria quando lo ritenga il Direttore responsabile o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio scientifico stesso;

− l'avviso di convocazione ordinaria del Consiglio scientifico con l'indicazione dell'ordine del giorno è comunicato dal Direttore responsabile almeno dieci giorni prima della riunione;

− le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore responsabile;

− il Consiglio scientifico raccoglie e vaglia proposte per l'attività del Centro di ricerca, in particolare per quelle editoriali, e collabora nello scambio di informazioni, nell'organizzazione di eventi (convegni, seminari, conferenze, mostre, pubblicazioni ecc.) e in ogni altra iniziativa ritenuta necessaria alla promozione e allo sviluppo del Centro di ricerca.



Art. 7

Direttore responsabile

Il Direttore responsabile ha la responsabilità del funzionamento del Centro di ricerca; rappresenta il Centro di ricerca presso le istituzioni italiane ed estere; predispone i programmi ed eventualmente le linee dei bilanci annuali, nonché la relazione annuale sulle attività svolte che deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio scientifico.

Il Direttore responsabile rende conto annualmente al Consiglio direttivo del Centro di ricerca dell'impiego delle somme destinate alla sua gestione.

Il Direttore responsabile, che deve essere incardinato presso l'Università di Verona, sede del Centro, resta in carica cinque anni, eventualmente anche per più mandati consecutivi.

La nomina del Direttore responsabile viene decisa dal Consiglio scientifico.



Art. 8

Presidente onorario

Il Presidente o i Presidenti onorari sono una carica riservata al fondatore del Centro e ai Direttori responsabili in pensione; hanno un ruolo di rappresentanza; è loro facoltà proporre iniziative scientifiche. I Presidenti onorari fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo e di quello scientifico.



Art. 9

Modalità di afferenza al Centro di ricerca

Possono presentare domanda di afferenza al Centro, in qualità di soci ordinari, singoli docenti e ricercatori universitari, specialisti del settore, funzionari di biblioteche, archivi, musei, soprintendenze ecc., motivando la propria richiesta in relazione alle specificità scientifico/disciplinari e alle attività e finalità del Centro di ricerca.

La domanda motivata di ammissione dovrà essere accettata dal Consiglio scientifico. L'eventuale diniego dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato.



Art. 10

Risorse del Centro

Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro può avvalersi:

− dell'opera dei membri che lo compongono;

− della collaborazione di tecnici e personale amministrativo del Dipartimento di Culture e Civiltà; possono inoltre collaborare gli assegnisti, i dottorandi e gli studenti del Dipartimento medesimo.

I fondi del Centro sono rappresentati da:

− eventuali contributi dei docenti e ricercatori universitari, specialisti del settore, afferenti al Centro, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo;

− contributi specificatamente destinati per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o del Consiglio di Dipartimento all'attività del Centro;

− corrispettivo di convenzioni e contratti con enti pubblici e soggetti privati, elargizioni, donazioni, lasciti e altre liberalità debitamente autorizzate;

− proventi derivanti dall'attività del Centro;

− ulteriori contributi da enti e/o privati al fine di consentire al Centro di potenziare le attività di ricerca e l'organizzazione di convegni e seminari, nonché di promuovere l'istituzione di borse di studio che rientrino nelle finalità del Centro.

I fondi assegnati al Centro sono accertati in entrata dal Dipartimento di Culture e Civiltà e sono soggetti a vincolo di destinazione a favore del Centro.

I beni mobili, acquistati con fondi destinati al Centro, sono inventariati dal Dipartimento di Culture e Civiltà e sono soggetti a un vincolo di destinazione a favore del Centro.

I fondi e i beni vincolati a favore del Centro non possono essere dimessi né può esserne modificata la destinazione se non previa delibera del Consiglio direttivo.

In caso di scioglimento del Centro, il Consiglio direttivo, contestualmente alla delibera di scioglimento, decide in ordine all'assegnazione dei fondi e dei beni vincolati a favore dello stesso.

Qualora un Dipartimento, un docente o un ricercatore o un gruppo di ricerca dovesse recedere dal Centro, rimangono di pertinenza del Centro i fondi e i beni con vincolo di destinazione a favore del Centro, da questi utilizzati per la ricerca.



Art. 11

Modifiche di Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere formulate dal Consiglio scientifico all'unanimità, o proposte da almeno 1/5 dei membri del Consiglio scientifico del Centro; esse verranno votate dal Consiglio medesimo, i cui componenti dovranno riceverne notizia almeno un mese prima.

Risulteranno accolte le proposte approvate da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio scientifico.

Le modifiche saranno rese operative con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Culture e Civiltà.

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